LA COMMISSIONE TRIBUTARIA 
                 PROVINCIALE DI NAPOLI - Sezione 19 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
        Pugliese Felicita, Presidente; 
        Miranda Tommaso, relatore; 
        Picciocchi Aquilina, giudice; 
    Ha emesso  la  seguente  ordinanza,  sul  ricorso  n.  13944/2016
depositato l'8 settembre 2016: 
        avverso  avviso   di   accertamento   n.   003340695141092013
Tas.Automobili 2013; 
        avverso  avviso   di   accertamento   n.   003340695141092013
Tas.Automobili 2014; 
    Contro: Regione Campania; 
    proposto dal  ricorrente:  Giannattasio  Silvio,  via  Santangelo
Nicola n. 44 - 83013 Mercogliano (Avellino),  difeso  da:  Strozziero
Fabio - via Cesare Uva n. 7 - 83100 Avellino (Avellino). 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con istanza depositata l'8  settembre  2016  Giannattasio  Silvio
proponeva ricorso avverso l'atto di accertamento n. DCOPD0460  emesso
dalla Regione Campania per il presunto mancato pagamento della  tassa
auto relativa al veicolo tg. AV398248 di proprieta' dello stesso  per
l'anno 2013 dell'importo complessivo, compreso di sanzioni,  di  euro
328,21. 
    Il ricorrente, in particolare, dopo aver premesso che il  veicolo
in parola era stato oggetto di fermo amministrativo (cfr.  iscrizione
di provvedimento di fermo del  10  febbraio  2007  come  da  estratto
cronologico del PRA allegato) eccepiva il contrasto  della  normativa
regionale, art. 1, comma 182 L.R. Campania n. 5 del 2013 - pubblicata
nel BURC del 7 maggio 2013 - che esclude, con decorrenza dall'anno di
imposta 2013,  l'esenzione  dall'obbligo  di  pagamento  della  tassa
automobilistica regionale per i beni mobili registrati  sottoposti  a
fermo amministrativi o  giudiziario  con  l'art.  5,  comma  36,  del
decreto-legge n. 953/1982, in base al quale la perdita  del  possesso
del   veicolo,   conseguente   a   provvedimento    della    pubblica
amministrazione, fa venir meno l'obbligo del  pagamento  del  tributo
per  i  periodi  successivi  a  quelli  in  cui  e'  stata   eseguita
l'annotazione;  in  tale  ottica  si  riportava  integralmente   alle
motivazioni esplicitate dalla Corte costituzionale nella sentenza  n.
288  del  19  dicembre  2012  con  cui  la  Corte  costituzionale  ha
dichiarato incostituzionale la legge della Regione Marche n.  20/2011
art. 10, laddove escludeva  dall'esonero  dell'obbligo  di  pagamento
della  tassa  automobilistica,  un  autoveicolo  sottoposto  a  fermo
amministrativo.  Chiedeva,  comunque,  nel   merito,   l'annullamento
dell'impugnato avviso; vinte le spese di lite. 
    In data 16 dicembre 2016 si costituiva la  Regione  Campania  che
rivendicata la legittimita' del suo operato essendo stato l'avviso di
accertamento adottato sulla base del disposto normativo  dell'art.  1
comma 182 L.R. 5/13. 
    All'odierna  udienza  la  Commissione,  letti  ed  esaminati   il
ricorso, tutti gli atti depositati e i documenti allegati,  all'esito
della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    Il   ricorrente   ha   sollevato   questione   di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1 comma 182 della legge regionale n. 5/2013,
che cosi' dispone: «il fermo del veicolo disposto  dall'agente  della
riscossione, ai sensi dell'art. 86 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 602/1973, non rientra  tra  le  fattispecie  che  fanno
venir meno  l'obbligo  del  pagamento  della  tassa  automobilistica.
L'obbligo tributario in materia di  tassa  automobilistica  regionale
relativo ai veicoli per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risulta gia' trascritto  il  provvedimento  di  fermo
amministrativo, ai sensi dell'art.  86  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 602/1973, decorre nuovamente a  partire  da  tale
data in conformita' al dettato dell'art. 3 del  decreto  ministeriale
18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalita' e termini  di
pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'art.  18  della
legge 21 maggio 1955, n. 463) ed il relativo termine di pagamento  e'
fissato nei successivi sessanta giorni»; 
    Orbene ad avviso del ricorrente  la  norma  regionale  appare  in
aperto contrasto con l'art. 5, comma 36, del decreto-legge n. 953 del
1982, il quale dispone che «La perdita del  possesso  del  veicolo  o
dell'autoscafo  per  forza  maggiore  o  per  fatto  di  terzo  o  la
indisponibilita'   conseguente   a    provvedimento    dell'autorita'
giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate  nei  registri
indicati nel trentaduesimo comma,  fanno  venir  meno  l'obbligo  del
pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello  in
cui e' stata effettuata l'annotazione». Sulla questione della debenza
o  meno  della   tassa   automobilistica   in   presenza   di   fermo
amministrativo   del   veicolo   e'   gia'   intervenuta   la   Corte
costituzionale, con la sentenza n. 288 del 19 dicembre 2012 (doc. 6),
pronunciandosi su una vicenda analoga a quella presente. 
    Infatti la questione  portata  dinanzi  alla  Consulta  aveva  ad
oggetto l'art. 10 della legge  n.  28  del  28  dicembre  2011  della
Regione Marche che cosi' stabiliva: «a decorrere dall'anno di imposta
2012, la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di  beni
mobili registrati non esenta dall'obbligo del pagamento  della  tassa
automobilistica regionale» (doc. 8): il Consiglio dei  ministri,  che
ne aveva promosso il giudizio, aveva rilevato che il citato  art.  10
violava l'art. 117, secondo comma, Cost., in  relazione  al  disposto
dell'art. 5, comma 36, del citato decreto-legge n. 953/1982. 
    La  Corte  costituzionale  ha  ritenuto  fondata   la   questione
sottopostale, dichiarando l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
10 citato, per i seguenti motivi. 
    Anzitutto la tassa automobilistica e'  tributo  proprio  derivato
relativamente al  quale  la  Regione  «a)  non  puo'  modificarne  il
presupposto ed i soggetti  d'imposta  (attivi  e  passivi);  b)  puo'
modificarne le aliquote  nel  limite  massimo  fissato  dal  comma  1
dell'art. 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (tra il 90 e  il
110 per cento degli importi vigenti nell'anno  precedente);  c)  puo'
disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei  limiti  di  legge  e,
quindi, non puo' escludere esenzioni,  detrazioni  e  deduzioni  gia'
previste dalla legge statale». 
    Inoltre, come pure riportato dal ricorrente, l'art. 8 del decreto
legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, dopo aver disposto, al comma  1,
la trasformazione di un'ampia serie di  tributi  statali  in  tributi
propri regionali, a decorrere dal 1 gennaio 2013; ha stabilito: 
        al  comma  2,  che  «Fermi  restando  i  limiti  massimi   di
manovrabilita'  previsti  dalla  legislazione  statale,  le   regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale»; 
        al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli
altri tributi ad esse riconosciuti dalla  legislazione  vigente  alla
data di entrata in vigore  del  decreto  stesso,  aggiungendo  che  i
predetti tributi costituiscono tributi propri derivati. 
    Secondo la Corte, «la diversificazione operata tra i citati commi
2 e 3 induce alla conclusione  che  la  tassa  in  questione  non  ha
acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale proprio. 
    Dalla formulazione del comma 2 si riferisce, infatti, non gia' la
natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale, come
in tesi della resistente, ma solo  la  volonta'  del  legislatore  di
riservare ad essa un regime diverso rispetto a quello  stabilito  per
gli altri tributi derivati, attribuendone la disciplina alle Regioni,
senza che questo comporti una modifica radicale di quel tributo, come
anche confermato dall'inciso «fermi  restando  i  limiti  massimi  di
manovrabilita' previsti dalla legislazione statale». 
    In conclusione, sulla base delle argomentazioni  ed  osservazioni
sopra  riportate,  la  Corte  costituzionale  ha  concluso  per   «la
persistente spettanza in Capo allo Stato della competenza legislativa
esclusiva nella materia de qua. Ne consegue che la  norma  censurata,
nel disporre la esclusione della esenzione dall'obbligo del pagamento
della tassa automobilistica regionale in caso di fermo amministrativo
o giudiziario di beni mobili registrati,  ha  violato  la  competenza
esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali». 
    Pertanto, secondo il ricorrente, anche nel caso  presente  ci  si
troverebbe di fronte ad una norma regionale che viola  manifestamente
la competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali. 
    Nello  specifico,  infatti,  l'art.  1  comma  182  della   legge
regionale n. 5/2013 non farebbe che violare l'art. 5, comma  36,  del
decreto-legge n. 953/1982. 
    Riassumendo,  quindi,  a  detta  del   ricorrente,   tale   norma
violerebbe: 
        1) l'art. 117, secondo comma, lettera e), della  Costituzione
(«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] e)
moneta, tutela del  risparmio  e  mercati  finanziari;  tutela  della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile  dello
Stato;  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici;  perequazione   delle
risorse  finanziarie»,  in  relazione  all'art.  5,  comma  36,   del
decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.   953   (Misure   in   materia
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge  28  febbraio
1983, n. 53 («La perdita del possesso del  veicolo  o  dell'autoscafo
per forza maggiore  o  per  fatto  di  terzo  o  la  indisponibilita'
conseguente  a  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria  o   della
pubblica  amministrazione,  annotate  nei   registri   indicati   nel
trentaduesimo comma, fanno venir meno  l'obbligo  del  pagamento  del
tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui  e'  stata
effettuata l'annotazione»; 
        2) l'art. 119, secondo comma, della Costituzione («I  Comuni,
le Province, le Citta'  metropolitane  e  le  Regioni  hanno  risorse
autonome. Stabiliscono e applicano  tributi  ed  entrate  propri,  in
armonia con la Costituzione e secondo  i  principi  di  coordinamento
della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario.  Dispongono  di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile  al  loro
territorio»). 
    Orbene, come rilevato dalla Corte costituzionale  nella  sentenza
n. 288/2012 piu' volte citata, la tassa in questione a seguito  degli
interventi legislativi,  non  ha  acquistato  la  natura  di  tributo
regionale  proprio:  come  sottolineato  dalla  medesima  Corte,   il
legislatore avrebbe riservato «ad essa un regime diverso  rispetto  a
quello stabilito per gli altri  tributi  derivati,  attribuendone  la
disciplina alle Regioni,  senza  che  questo  comporti  una  modifica
radicale di quel tributo, come anche  confermato  dall'inciso  «fermi
restando  i  limiti  massimi   di   manovrabilita'   previsti   dalla
legislazione statale». Pertanto, alla luce  delle  argomentazioni  ed
osservazioni predette, vi sarebbe da ritenere che in materia di tassa
automobilistica persista in Capo allo Stato la  competenza  esclusiva
con la conseguenza che la norma censurata, nel disporre la esclusione
della   esenzione   dall'obbligo   del    pagamento    della    tassa
automobilistica in  caso  di  fermo  amministrativo  di  beni  mobili
registrati, violerebbe la competenza esclusiva dello Stato in materia
di tributi erariali. 
    Questa Commissione ritiene condivisibili e rilevanti  le  ragioni
del ricorrente, in quanto, in  base  alle  suesposte  considerazioni,
appare non manifestamente infondato  il  sospetto  di  illegittimita'
costituzionale del predetto art. 1 comma 182 della legge regionale  n
5/2013. 
    Infatti la sentenza n. 288/2012 della Corte costituzionale si  e'
pronunciata  per  l'illegittimita'  della  norma  su   una   medesima
fattispecie,  differenziata  dalla  presente  solamente   in   ordine
all'Ente che aveva emanato la disposizione di legge censurata. 
    Circa poi la rilevanza della questione ai fini del  decidere,  e'
evidente  che  la  sorte  del  ricorso  e'  indissolubilmente  legata
all'esito del giudizio di costituzionalita' della norma predetta, dal
momento che la domanda del ricorrente puo'  essere  accolta  solo  in
quanto  risulti  fondata  la  sollevata  questione  di   legittimita'
costituzionale. 
    Aggiungasi che  l'Ente  impositore,  dinanzi  alla  contestazione
mossa dal contribuente nell'ambito della proposta  di  mediazione  ha
fatto riferimento proprio all'art. 1 comma 182 censurato al  fine  di
concludere per l'assoggettamento al bollo auto anche del veicolo  del
sig. Giannattasio gia' sottoposto a fermo amministrativo.